Il contratto di lavoro stagionale viene utilizzato ormai d’abitudine per inquadrare i lavoratori che svolgano una determinata attività per un tempo limitato.
Infatti, il contratto di lavoro stagionale si può definire come una forma di contratto di lavoro a tempo determinato che si può applicare in alcuni periodi dell’anno e per specifiche attività.
In seguito a quello che venne chiamato Decreto Dignità, nel 2018, è stata ridotta notevolmente l’usanza di utilizzare solo contratti a termine per la maggior parte dei lavori, ed è per questo che in tanti casi si è tornati ad applicare il contratto di lavoro stagionale.
Sicuramente, per potersi parlare di stagionalità sarà necessario che l’attività svolta abbia determinate caratteristiche e anche che il contratto stesso rispetti alcuni canoni che, altrimenti, non consentirebbero di applicare le disposizioni di legge legate proprio al contratto stagionale.
Per fare chiarezza in merito al contratto di lavoro stagionale qui potrai leggerne tutte le caratteristiche e le peculiarità, in modo da comprendere se il tuo lavoro possa effettivamente essere definito come stagionale.
Il contratto di lavoro stagionale e le categorie previste
Il primo elemento che sarà essenziale vedere riguarda le categorie che possono rientrare nella nozione di stagionalità.
Le attività stagionali sono state previste nel 1963, con il DPR 1525, una legge sicuramente risalente nel tempo, (e per la quale, infatti, si è più volte richiesto un aggiornamento) ma che potrà darti un’indicazione di massima relativamente al tipo di attività che potresti svolgere come stagionale.
Ecco, quindi, quelli che sono i tipi di attività prettamente stagionali che potranno essere comprese nei contratti previsti:
- Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco Raccolta e spremitura delle olive
- Produzione del vino comune Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi.
- Taglio dei boschi
- Salatura e marinatura del pesce.
- Pesca e lavorazione del tonno.
- Lavorazione delle carni suine.
- Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino.
- Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande e dei relativi contenitori
- Estrazione dell’olio
- Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco.
- Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua.
- Cave di alta montagna.
- Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole.
- Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi.
- Lavaggio e imballaggio della lana.
- Fiere ed esposizioni.
- Spalatura della neve.
- Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.
- Preparazione e produzione di spettacoli
- Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive
Come puoi vedere, già questo elenco è comunque abbastanza esaustivo, e in tanti casi le categorie qui elencate sono state interpretate in senso lato allo scopo di comprendere nei contratti di lavoro stagionali anche attività nate in tempi più moderni.
Alle categorie indicate saranno comunque da aggiungere le altre ipotesi che sono previste dai contratti collettivi che individuano, soprattutto per i diversi settori produttivi, le zone geografiche e anche i periodi dell’anno durante i quali si potranno svolgere queste attività stagionali.
Contratto di lavoro stagionale e la differenza con il contratto a termine
Un’altra puntualizzazione che deve essere fatta in merito al contratto di lavoro stagionale riguarda la sua fondamentale differenza rispetto al contratto a termine.
Infatti, diversamente rispetto a quanto si potrebbe pensare, il contratto di lavoro stagionale non sottostà ai limiti previsti per il contratto di lavoro a tempo determinato.
Questo significa che:
- Non si applicherà il limite della durata massima totale di 24 mesi
- Non ci sarà obbligo di causale per il rinnovo dopo i primi 12 mesi
- Non ci sarà obbligo di rispettare il così detto stop and go, cioè quella pausa che viene imposta per il contratto a termine tra un contratto e l’altro
- Non ci sarà limite per il numero di contratti successivi
- Il lavoratore avrà diritto di precedenza sulle nuove assunzioni a tempo determinato nella stessa azienda e per le stesse mansioni
- Il datore di lavoro non sarà obbligato a versare il contributo addizionale Inps dell’1,4% della retribuzione, e non avrà neppure l’obbligo per il nuovo incremento dello 0,5% per ogni rinnovo di contratto con lo stesso lavoratore
Il contratto di lavoro stagionale nei contratti collettivi nazionali
Un’introduzione realizzata dal decreto dignità è stata quella per la quale è stata fatta salva la norma con tenuta nel Jobs act del 2015 per la quale si prevedeva la possibilità, per i contratti collettivi nazionali, di definire nuovi ambiti di applicazione del principio di stagionalità per il contratto a tempo determinato.
Ecco che, quindi, alcuni contratti collettivi hanno definito ulteriori caratteristiche e definizioni, che puoi vedere qui di seguito.
- CCNL Del turismo
Si confermano le definizioni per le aziende di stagione che possono utilizzare i contratti stagionali, così come previste nel DPR del 1963.
Si potrà utilizzare il contratto stagionale anche per aziende ad apertura annuale, questo per alcuni periodi di intensificazione ciclica delle attività, oppure in corrispondenza delle feste.
- CCNL del commercio
In questo nuovo contratto nazionale si prevede come anche per le aziende non stagionali si possano stipulare contratti per attività stagionale in determinate località definite dai contratti territoriali.
Questo, ad esempio, per quei periodi che prevedano particolari picchi di lavoro.
Contratto di lavoro stagionale e la NASPI
Infine, un elemento che differenza notevolmente i contratti “normalmente a termine” da quelli stagionali è la NASPI.
I lavoratori stagionali, infatti, hanno diritto alla NASPI con gli stessi requisiti previsti per gli altri lavoratori a tempo indeterminato che abbiano perso il lavoro per elementi non dipendenti dalla propria volontà.
I requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione sono:
- 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti il contratto stagionale
- nessun precedente utilizzo della NASPI
- almeno 30 giornate di lavoro nel corso dei 12 mesi precedenti la cessazione del contratto